STATUTO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
TENNIS PINETA 2018 VERONA

Articolo 1. Denominazione.
E’ costituita una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “TENNIS PINETA 2018 VERONA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” in breve “TENNIS PINETA 2018 A,S.D”, di seguito definita per brevità “associazione”.

Articolo 2. Sede letale.
L’associazione ha sede legale in 37138 Verona (Vr)- Via G. Camuzzoni I/A

Articolo 3. Durata.
L’associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4. Scopi.
1. L’associazione ha per scopo la promozione, lo sviluppo, l’organizzazione e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, in particolare della disciplina del tennis, e delle discipline sportive collegate, quali ad esempio il Padel e il Beach Tennis, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della medesime attività sportive, in osservanza delle norme e delle direttive emanate dalla Federazione Italiana Tennis e dal C.O.N.I.
2. L’associazione, oltre agli scopi principali di cui al comma precedente, potrà intraprendere e svolgere qualsiasi altra attività che risulta essere direttamente o indirettamente necessaria, utile o/e favorevole al perseguimento degli scopi sociali, ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero e attività dio natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, costruire, gestire, e affittare o dare in affitto impianti e attrezzature sportive proprie o di terzi.
4. L’associazione potrà inoltre gestire, affittare o dare in affitto punti di ristoro e attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito delle attività istituzionali.

Articolo 5. Finalità non lucrativa.
1. L’associazione è un’istituzione a carattere autonomo, senza discriminazioni di carattere politico, di religione, di lingua o di razza, non ha scopo di lucro ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti dei soci, prevedendo l’elettività delle cariche sociali.
2. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Tutti i mezzi finanziari nonché eventuali avanzi di gestione devono essere impegnati per le finalità istituzionali dell’associazione.

Articolo 6. Affiliazione alla F.I.T.
I. L’associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle nonne ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.
2. L’associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le nonne e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.1.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla
3. 1 componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 7. Riconoscimento.
1. L’associazione è soggetta al riconoscimento, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T., per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I., con iscrizione nel registro delle associazioni sportive dilettantistiche.
2. L’associazione si impegna a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

Articolo 8. Soci.
I. L’associazione è composta dai soci ed il loro numero è illimitato. Possono far parte dell’associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2.1 soci si distinguono in:
a) soci fondatori, che sono coloro i quali hanno costituito l’associazione e sono presenti nell’Atto Costitutivo allegato al presente Statuto;
b) soci ordinari, che sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’associazione.

Articolo 9. Domanda di ammissione soci.
1. L’ammissione dei soci avviene a tempo indeterminato, resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
2. Tutte le persone fisiche che intendono far parte in qualità di soci dell’associazione dovranno fare domanda al Consiglio Direttivo. Il socio ha l’onere di versare annualmente la quota sociale e la quota di tesseramento alla FIT come stabilita dal Consiglio Direttivo e dalla FIT.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate da chí ne esercita la legale rappresentanza. Chi ne sottoscrive la domanda rappresenta il minore nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le vertenze dell’associato minorenne.
4. L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio viene motivato in caso di rifiuto.
5. Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla FIT.
6. Le comunicazioni tra associazione e socio avverranno per mezzo di posta elettronica, comprese le convocazioni dell’assemblea, Per questo motivo è fatto obbligo al socio di comunicare, nella presentazione della domanda, un indirizzo di posta elettronica valido. Sarà sempre dovere del socio indicare eventuali variazioni. Nel caso in cui il socio ne sia sprovvisto, le comunicazioni avverranno tramite affissione degli eventuali avvisi presso la sede del circolo. Per quanto riguarda gli avvisi concernenti la convocazione dell’assemblea, il socio deve firmare per presa visione nell’apposito registro.

Articolo 10. Decadenza dei soci.
1. Il socio cessa di far parte dell’associazione per dimissione volontaria, esclusione o espulsione, decesso o per scioglimento dell’associazione. Il socio che intende dimettersi dall’associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata (PEC).
A pena di non ricevibilità , le dimissioni dovranno essere formalmente comunicate per iscritto entro e non oltre il 31 dicembre. Le dimissioni tardive obbligano il dimissionario a versare, comunque, la quota per l’anno in corso.
Il provvedimento di esclusione di cui al precedente comma può essere deliberato dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
a) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;
b) per gravi infrazioni dello Statuto, o degli eventuali regolamenti e/o delibere degli organi sociali, nonché per comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali;
c) per chi commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
d) per morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
3. Nel caso della precedente lettera d) il Consiglio, tramite email o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, assegna al socio trenta giorni di tempo per sanare la sua posizione. Trascorso il tempo invano il Consiglio verbalizza una delibera con voto nominale di espulsione del socio moroso. Il provvedimento viene comunicato al socio tramite e-mail o con lettera raccomandata.
Contro qualsiasi provvedimento di esclusione/espulsione il socio può fare ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, alla Assemblea dei soci. Se quest’ultima conferma il provvedimento del Consiglio il socio è dichiarato espulso a tutti gli effetti. Lo stesso dicasi nel caso trascorra invano il tempo dato al socio per ricorrere all’Assemblea. Nel tempo che intercorre tra la decisione del Consiglio e la soluzione definitiva sono sospesi tutti i diritti del socio.
4. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
5. La quota sociale non é trasmissibile a terzi e agli eredi in caso di morte del socio; l’erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Articolo 11. Diritti e doveri dei soci.
1. I soci, in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso, hanno diritto di ricoprire le cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto, nonché a partecipare alle assemblee sociali, alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’associazione; hanno, inoltre, il diritto di frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’associazione come da eventuali appositi regolamenti o/e delibere del Consiglio Direttivo.
2. Tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso, hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, in particolare per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.
3. I soci hanno il dovere di impegnarsi per gli scopi sociali, di contribuire alla vita associativa e di versare puntualmente le quote sociali stabilite; hanno, inoltre, l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti generali, nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti. I soci, come disposto dai successivi articoli 33 e 34, si impegnano a devolvere qualsiasi controversia attinente alla qualità di associato, al Collegio Arbitrale previsto dal presente statuto e di accettare eventuali provvedimenti adottati a loro carico.
I soci che alla scadenza del termine assegnato per il pagamento della quota sociale e della quota di tesseramento alla ‘FIT non abbiano ancora versato l’importo dovuto non potranno partecipare alle attività dell’associazione fintanto che non avranno regolarizzato la loro posizione.

Articolo 12. Soci minorenni.
I soci minorenni non possono ricoprire cariche sociali, possono però assumere specifici incarichi all’interno dell’associazione.

Articolo 13. Organi sociali e durata della carica.
Sono organi dell’associazione:
a) L’assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio Sindacale qualora nominato;
e) Il Collegio deí Probiviri qualora nominato;
Gli organi sociali eletti in base al presente statuto rimangono in carica per anni quattro e i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 14. Assemblea dei soci.
1. L’assemblea dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell’associazione. È convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. L’assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è indetta dal Consiglio Direttivo e viene convocata dal Presidente, mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, o fax. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’assemblea nonché l’ordine del giorno.
3. Hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
4. La partecipazione del socio all’assemblea è strettamente personale e ogni socio ha diritto a un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio a un altro socio, il quale non può rappresentare più di un socio nell’ambito della stessa assemblea.
5. I soci hanno il diritto di consultare il rendiconto e gli altri atti e documenti le cui materie sono riportate all’ordine del giorno dell’assemblea per l’approvazione.

Articolo 15. Assemblea ordinaria.
I. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto consuntivo.
2. Spetta inoltre all’assemblea ordinaria:
a) eleggere e revocare gli organi sociali elettivi;
b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività dell’anno trascorso
c) approvare il rendiconto consuntivo di gestione e lo stato patrimoniale
d) approvare i regolamenti sociali;
e) approvare i programmi dell’attività da svolgere
f) deliberare le modificazioni statutarie
g) deliberare lo scioglimento dell’associazione e nominare i liquidatori
h) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza di altri organi sociali.
3. al fine di permettere che le proposte degli associati siano inserite nell’ordine del giorno, queste ultime devono essere comunicate, per iscritto, al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della comunicazione della convocazione dell’assemblea.

Articolo 16. Assemblea straordinaria.
I. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta e motivata per iscritto al Consiglio Direttiva da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. L’assemblea viene inoltre indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. In entrambi i casi, l’assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inosservanza di tale termine di convocazione, l’assemblea sarà convocata dal Collegio Sindacale.

Articolo 17. Costituzione e deliberazioni dell’assemblea.
1. L’assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
2. In seconda convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 18. Modalità di deliberazione.
1. L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera normalmente mediante votazione per alzata di mano; su decisione dell’assemblea e per argomenti di particolare interesse la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In caso di parità di voti l’argomento oggetto di deliberazione è rigettato.
2. Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Articolo 19. Presidenza e scrutatori.
1. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. In caso di elezioni degli organi sociali, il Presidente viene eletto clan’ assemblea.
2. Il Presidente dell’assemblea nomina il segretario e propone all’assemblea la nomina di almeno due scrutatori, che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche sociali.

Articolo 20. Elezioni delle cariche sociali.
1. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura per iscritto prima della data dell’assemblea oppure verbalmente all’assemblea stessa.
2. Per potersi candidare occorre essere soci dell’associazione e, quindi essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 8 del presente statuto.
3. Per l’elezione del Consiglio Direttivo ogni socio potrà esprimere un numero massimo di preferenze, corrispondenti alla metà più uno del numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttiva da eleggere. Per l’elezione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri si potrà esprimere un massimo di due preferenze per organo.
4. In caso di parità fra i candidati con il maggior numero di voti, si effettuerà il ballottaggio tra di loro e risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
5. Le cariche sociali s’intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.
6. Le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’incarico svolto, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Articolo 21. Il Consiglio Direttivo.
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione ed è composto da un numero di consiglieri da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Il numero definitivo dei componenti il Consiglio Direttivo è determinato dall’Assemblea prima dell’elezione.
2. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, il Presidente e il Vicepresidente e assegna determinati incarichi agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
3. E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.
4. La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.
5. 11 componente del Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Articolo 22. Compiti del Consiglio Direttivo.
I. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il Consiglio Direttivo ha inoltre i seguenti compiti:
a) realizzare il conseguimento dei fini statutari nel rispetto delle attribuzioni riservate all’assemblea e agli altri organi sociali;
b) attuare le delibcre e le direttive assunte dall’assemblea;
c) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
d) sottoporre al Collegio dei Probiviri eventuali proposte di espulsione/esclusione, o altri provvedimenti disciplinari a carico di soci;
e) fissare le quote sociali annue;
f) predisporre il rendiconto consuntivo annuale;
g) ratificare glí eventuali provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Presidente;
h) deliberare l’assunzione e la dimissione di personale;
i) conferire specifici incarichi, compiti e mandati a terzi.
li) Amministrare il patrimonio associativo
iii) Stabilisce sede, data, orario e ordine del giorno dell’assemblea
3. 11 Consiglio Direttivo delibera inoltre su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e in base al presente statuto.

Articolo 23. Riunioni e dentiere del consiglio direttiva.
1. 11 Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità o ne sia richiesta la convocazione per iscritto da almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione potrà avvenire a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o fax e in casi eccezionali anche verbalmente almeno tre giorni prima della riunione. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora nonché l’ordine del giorno.
3. 11 Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In sua assenza i compiti saranno svolti dal Vicepresidente o da un componente incaricato.
4. 11 voto dei componenti il Consiglio Direttivo non può essere trasmesso per delega.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
6. Delle riunioni di Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. I soci hanno il diritto a consultare i verbali delle riunioni, che devono essere disponibili presso la sede dell’associazione.

Articolo 24. Decadenza anticipata del Consiglio Direttivo.
1. 11Consiglio Direttiva decade:
A. Alla scadenza del mandato
B. per il venir meno, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
C. Per revoca votata in Assemblea dai due terzi dei soci aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approvi il rendiconto consuntivo annuale.
3. Nell’ipotesi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, Io stesso resterà in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell’assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà convocarsi entro trenta giorni dall’evento e aver luogo nei successivi trenta giorni.
4. Nell’ipotesi che venissero a mancare per dimissioni, decadenza, decesso o altra causa uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, questi vengono sostituiti alla prima assemblea utile che sarà tenuta dopo l’evento che ha causato le vacanze d’organico e dove si procederà all’elezione per la loro integrazione; questi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. È facoltà deI Consiglio Direttivo ad integrare i consiglieri dimissionari, prelevando i primi nominativi non eletti dell’ultima assemblea elettiva.

Articolo 25. Responsabilità e obbligazioni sociali.
1. 1 componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili verso l’associazione secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello dei consiglieri il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare deI proprio dissenso.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Articolo 26. Il Presidente.
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
2. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni e i poteri sono svolti dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare, a uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
3. Al Presidente o suo delegato spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
4. 11 Presidente può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, ovvero quando si debba provvedere ad adempimenti indifferibili, con l’obbligo di sottoporre le decisioni a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.
5) in caso di assenza o impedimento del Presidente le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 27. 11 Collegio Sindacale.
1. Il Collegio Sindacale, qualora nominato, è composto da tre membri. I componenti del Collegio possono essere scelti in tutto o in parte anche fra persone estranee all’associazione. Non possono ricoprire contemporaneamente la carica di componente del Collegio Sindacale e quella di consigliere o componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio Arbitrale dell’associazione.
2. Al Collegio Sindacale spetta il controllo della gestione finanziaria dell’associazione e in particolare del rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all’assemblea. Essi devono redigere la loro relazione e comunicare all’assemblea, se propongono parere favorevole per l’approvazione del rendiconto consuntivo annuale.
3. Il Collegio Sindacale resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e sino a elezione del successivo Collegio Sindacale.
4. Il Collegio Sindacale esplica le proprie funzioni in conformità alle nonne del Codice Civile in quanto applicabili.
5. Il Collegio Sindacale deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.

Articolo 28. Il Collegio dei Probiviri.
1. Il Collegio dei Probiviri, qualora nominato, è composto da tre membri che eleggono il Presidente. I componenti del Collegio devono essere soci dell’associazione. Non possono ricoprire contemporaneamente la carica dí componente del Collegio e quella di consigliere o componente del Collegio Sindacale dell’associazione.
2. Possono far parte del collegio dei Probiviri i soci che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari.
3. 11 Collegio dei Probiviri resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e sino a elezione del successivo Collegio dei Probiviri.
4. Il Collegio dei Probiviri:
a) ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati, degli atleti aggregati e degli altri organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa;
b) si attiva autonomamente o su segnalazione;
e) opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio;
d) adotta i provvedimenti disciplinari con deliberazione motivata.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.
6. Tutti i provvedimenti e le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono appellabili al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 33.

Articolo 29. Provvedimenti disciplinari.
Sia la F.I.T. sia l’Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 30 e 31 indipendentemente l’una dall’altra.

Articolo 30. Provvedimenti disciplinari dell’associazione.
1. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare nei confronti degli associati sono:
a) ammonizione;
b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
c) espulsione nei casi più gravi o nei casi in cui l’azione del socio abbia effetto negativo sulla convivenza tra í soci e metta in pericolo l’immagine stessa dell’associazione;
2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto in difesa dell’incolpato.
3. 11 Collegio dei Probiviri delibera l’applicazione delle sanzioni a voto segreto e con la maggioranza dei componenti il Consiglio medesimo.
4. Fatta salva la procedura di cui al precedente articolo 10 comma 3 per i soli casi di esclusione/espulsione, la decisione del Collegio dei Probiviri, succintamente motivata, viene comunicata per iscritto al socio, il quale ha tre giorni di tempo dal ricevimento per proporre reclamo scritto al Collegio Arbitrale. Entro i sette giorni successivi al ricevimento del reclamo il Collegio Arbitrale può chiedere delucidazioni al Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri e al socio proponente il reclamo e comunque, entro il decimo giorno dal ricevimento del reclamo devono emettere la loro decisione. La sanzione deliberata dal Collegio dei Probiviri potrà essere annullata, ridotta o confermata, ma mai aggravata. La decisione del Collegio Arbitrale deve essere comunicata per iscritto al socio e al Consiglio Direttivo e va pubblicata nella sede dell’Associazione.

Articolo 31. Provvedimenti disciplinari della F.I.T.
Gli organi disciplinari della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
a) dell’Associazione;
b) dei componenti del Consiglio Direttivo;
c) dei tesserati F.I.T. dell’Associazione.

Articolo 32. Responsabilità dell’associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.
L’Associazione è tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri associati i provvedimenti disciplinari emanati dalla F.I.T.

Articolo 33. Clausola compromissoria interna – Collegio Arbitrale.
1. Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che dovessero sorgere con l’Associazione e fra loro, per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi sí impegnano, altresì a rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’articolo 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali o associativi.
3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed iI lodo, s’intendono qui richiamati espressamente gli articoli 60 e 61 dello Statuto e gli articoli 102 e 103 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis.

Articolo 34. Vincolo di lustizia — Clausola com romissoria federale.
—L’associazione dal momento dell’affiliazione alla F.I.T., e gli associati, dal momento dell’ammissione all’associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti della F.I.T.

Articolo 35. Esercizio sociale.
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina i131 dicembre di ogni anno.

Articolo 36. Patrimonio sociale.
I. 11 patrimonio sociale è costituito:
a) da beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da Enti;
2. Le entrate dell’associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali e dagli associati di altre Associazioni (che svolgono la medesima attività e affiliate alla F.I.T.) o da tesserati della stessa F.I.T. , per partecipare ad attività organizzate dall’Associazione;
b) dai contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati nonché organizzazioni sportive;
c) dagli incassi dalle attività e/o manifestazioni organizzate;
d) dagli introiti derivanti dall’eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dall’associazione, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva;
e) da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.
3. Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili e trasmissibili.

Articolo 37. Scioglimento dell’associazione.
1. Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l’esistenza dell’ associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea straordinaria dei soci.
2. La deliberazione di scioglimento e di nomina dei liquidatori e dei relativi poteri sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi di questo Statuto.
3. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l’associazione devolverà il proprio patrimonio residuale ai fini sportivi o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 38. Norme di rinvio.
r tutto quanto non specificatamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del C.O.N.I., degli enti di promozione sportiva o delle federazioni sportive nazionali a cui l’associazione è affiliata, e in subordine le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

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